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13/02/2012
Decreto Semplificazioni in G.U: le novità per l'ambiente
Novità per la dichiarazione unica di conformita’ degli impianti termici, l'autorizzazione unica per le pmi e modifiche al testo unico
E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 27/9 della Gazzetta Uffiale del 9 febbraio scorso, il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
Ecco cosa cambia in merito alla semplificazione sulle dichiarazioni di conformità degli impianti ed alle semplificazioni in materia ambientale:
Semplificazioni per i cittadini:
Art. 9 – Dichiarazione unica di conformita’ degli impianti termici - 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ approvato il modello di dichiarazione unica di conformita’ che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. La dichiarazione unica di conformita’ e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita’ da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua
Semplificazioni in materia ambientale:
Art. 23 – Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese - 1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e’ autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attivita’, nonche’ all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra’ comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e’ emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento
Art. 24 – Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: “titoli abilitativi gia’ rilasciati alla stessa data” sono inserite le seguenti: “, anche ai fini delle eventuali relative proroghe”; b) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola “richiesta” e’ sostituita dalla seguente: “rilasciata”; c) all’articolo 29-decies, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.”; d) all’articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole da: “e’ rilasciata” a: “smaltimento
alternativo” sono sostituite dalle seguenti: “e’ rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e’ rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,”; 2) al comma 3, dopo la parola “autorizzazione” e’ inserita la seguente “regionale”; e) all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e’
inserito il seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita’ competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione
degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”; f) all’articolo 228, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis .
Fonte: Riqualificazioneenergetica.info
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