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Questo articolo è stato pubblicato nella categoria Energie rinnovabili, letto 344 volte , con i tag: emilia romagna, energie rinnovabili, fotovoltaico

19/04/2011
Fotovoltaico in Emilia-Romagna: Come, Dove e Perché
Disponibile una circolare regionale che chiarisce i dubbi sui titoli idonei, i criteri da seguire per il dimensionamento complessivo, la localizzazione e l’accorpamento degli impianti
Quali sono i titoli idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici? E per le opere connesse? E ancora: quali criteri devono essere seguiti per il dimensionamento complessivo, la localizzazione e l’accorpamento degli impianti solari fotovoltaici in Emilia-Romagna?
Per fornire delle prime indicazioni operative su queste questioni, l’Assessorato della programmazione territoriale e urbanistica dell’Emilia-Romagna ha diffuso una circolare esplicativa che proponiamo ai nostri lettori in versione integrale.
I contenuti della circolare
Per i titoli idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, richiamando la DAL 28/2010, la circolare stabilisce che la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non può essere superiore al 10% nella disponibilità del richiedente.
Nello sviluppare il tema dei titoli idonei, la circolare distingue tra la disponibilità:
1. delle aree sulle quali dovrà essere realizzato l’impianto fotovoltaico;
2. delle quote di territorio agricolo non interessate direttamente all’impianto,
3. delle aree su cui realizzare le opere connesse
La seconda questione affrontata è quella relativa alla dimensione e alla possibile localizzazione dell’impianto fotovoltaico, nel caso in cui il soggetto richiedente abbia la disponibilità di più aree, sottoposte a una diversa disciplina (sempre ai sensi della già citata DAL 28/2010).
Su questo punto, viene ribadito che le aree classificate dalla lettera A (sulle quali non si possono installare impianti) non possono essere conteggiate ai fini della richiesta di un impianto da localizzare in un’altra area.
Per le aree agricole, classificate con la lettera B, la realizzazione degli impianti fotovoltaici è consentita nel rispetto di alcuni limiti: la qualificazione del soggetto, la proporzione delle superfici destinate a impianto, contiguità delle particelle catastali e quelle disponibili, le caratteristiche e la potenza nominale complessiva dell’impianto.
Infine, le aree classificate con la lettera C consentono la realizzazione di impianti senza i limiti dei siti contrassegnati con la lettera B.
La circolare, ovviamente, auspica il cumulo della capacità di realizzare impianti fotovoltaici che deriva dalle diverse aree nella disponibilità del soggetto, dove non contrasti con le esigenze di tutela ambientale valide per le aree contrassegnate con la lettera B … e ovviamente escludendo a priori e nel modo più assoluto le aree che ricadono in A.
Vengono poi illustrate delle possibili ipotesi di cumulo (aree tra loro omogenee e aree tra loro non omogenee). Circa la possibilità di cumulare la capacità di realizzazione di impianti fotovoltaici, è inoltre analizzatala questione dei c.d. Orti Fotovoltaici.
Ricordiamo che recentemente anche la Regione Emila-Romagna ha realizzato una specifica cartografia allo scopo di individuare le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.
In Puglia, invece, è stato da poco sottoscritto un importante protocollo di intesa per dare inizio alle attività di controllo e creare una vera e propria anagrafe degli impianti fotovoltaici installati nel territorio.
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